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Condizioni speciali di servizio {code}some

Documento

CSS-CS

Versione

0.7

Stato

Versione adottata dal 09/10/2026

I termini con iniziale maiuscola hanno il significato attribuito dalle CGS.

  1. Ambito e regole comuni

1.1 Le presenti CSS si applicano ai soli moduli espressamente previsti nell'OdS. Le prestazioni erogabili per ciascun modulo sono indicate nella clausola 2; la loro inclusione nella commessa è disciplinata dalla clausola 3.1.

1.2 I dati e le opzioni della commessa sono riportati nell'OdS secondo la clausola 1.3 delle CGS.

1.3 Ai trattamenti di dati personali si applicano la clausola 11 delle CGS e, ove pertinente, il DPA. Le indicazioni della sezione 7 dell'OdS e la selezione dei sub-responsabili nella sezione 9 integrano i relativi allegati del DPA.

1.4 Gli ambienti, i componenti e i rispettivi compiti di gestione sono individuati nella sezione 6 dell'OdS. Una scheda tecnica separata integra la commessa soltanto se espressamente identificata e allegata all'OdS.

1.5 Per la prevalenza dei documenti e le deroghe si applica la clausola 1.1 delle CGS. Le limitazioni previste dalle presenti CSS operano nei limiti della clausola 9.4 delle CGS, ferma la prevalenza del DPA per il trattamento dei dati personali.

  1. Famiglie di servizi

/css-tech-dev

Sviluppo software, web e app

Finalità

Dati

Prestazioni erogabili

Nuove applicazioni, siti, API, integrazioni, migrazioni e sviluppo iniziale.

Esclusioni e rinvii

La manutenzione continuativa e l'hosting gestito richiedono espressa inclusione nell'OdS mediante i rispettivi moduli.

Proprietà intellettuale

Si applicano la clausola 10 delle CGS e la clausola 4.5 delle presenti CSS. Le consegne particolari e le licenze di terzi sono indicate nella sezione 8 dell'OdS.

/css-tech-mc

Manutenzione correttiva

Campo

Condizioni speciali

Prestazioni erogabili

Correzione di errori, difetti e regressioni rispetto ai requisiti approvati.

Esclusioni e rinvii

Sono escluse nuove funzionalità e reingegnerizzazione, soggette al modulo CSS-TECH-EVO e alla procedura della clausola 3.4.

Proprietà intellettuale

Restano fermi i diritti preesistenti del Cliente. Ai nuovi componenti si applicano la clausola 10 delle CGS e la clausola 4.5 delle presenti CSS.

/css-tech-mo

Manutenzione ordinaria / Preventiva / Adattiva

Campo

Condizioni speciali

Prestazioni erogabili

Aggiornamenti supportati, verifiche preventive e adattamenti non funzionali previsti nell'OdS, secondo la clausola 5.

Esclusioni e rinvii

La correzione dei difetti rispetto ai requisiti approvati è disciplinata dal modulo CSS-TECH-MC; le modifiche funzionali e le nuove funzionalità dal modulo CSS-TECH-EVO.

Proprietà intellettuale

Restano fermi i diritti preesistenti. Ai componenti nuovi o modificati si applica la clausola 10 delle CGS.

/css-tech-evo

Manutenzione evolutiva e Richieste di modifica

Campo

Condizioni speciali

Prestazioni erogabili

Nuove funzionalità, estensione requisiti, nuove integrazioni e reingegnerizzazione.

Esclusioni e rinvii

La correzione dei difetti compresi nel modulo CSS-TECH-MC resta disciplinata da tale modulo.

Proprietà intellettuale

Si applicano la clausola 10 delle CGS e la clausola 4.5 delle presenti CSS.

/css-tech-host

Hosting e gestione dell’infrastruttura

Campo

Condizioni speciali

Prestazioni erogabili

Hosting e gestione dei soli componenti previsti nell'OdS; backup, monitoraggio e livelli di servizio sono disciplinati dalla clausola 6.

Esclusioni e rinvii

Lo sviluppo applicativo richiede espressa inclusione nell'OdS mediante il pertinente modulo tecnico.

Proprietà intellettuale

Restano fermi la titolarità degli account e i diritti sui dati del Cliente. Agli strumenti del Fornitore si applica la clausola 10 delle CGS; alla gestione e alla cessazione del servizio si applicano le clausole 6 e 7 delle presenti CSS.

  1. Regole operative comuni

3.1 Il Fornitore è tenuto a eseguire esclusivamente le prestazioni descritte nella sezione 2 dell'OdS, nelle quantità e modalità ivi indicate. Il richiamo a un modulo non comporta l'inclusione di tutte le prestazioni elencate nel catalogo. Le clausole 3 e 7 si applicano a tutti i moduli; le clausole 4, 5 e 6 ai moduli tecnici pertinenti. Restano fermi gli obblighi inderogabili e i rimedi per gli inadempimenti imputabili al Fornitore.


3.2 Il Cliente si impegna a mettere a disposizione contenuti, autorizzazioni e accessi funzionanti. Il suo Referente operativo raccoglie i riscontri in un'unica comunicazione, risolve le eventuali istruzioni contrastanti e risponde alle richieste operative entro cinque giorni lavorativi. Ai ritardi si applica la clausola


3.3 La verifica e l'accettazione delle consegne sono disciplinate dalla clausola 6 delle CGS. Le non conformità minori che non impediscono l'uso essenziale non ostano all'accettazione delle parti conformi; il Fornitore le registra e le corregge entro un termine proporzionato alla loro natura. Nuove preferenze, formati, lingue, canali, funzionalità o variazioni dei requisiti approvati costituiscono Richieste di modifica, anziché difetti della consegna.


3.4 Le Richieste di modifica sono disciplinate dalla clausola 7 delle CGS e possono essere trasmesse dai Referenti operativi per e-mail o mediante altro canale concordato che consenta di conservare identità del mittente, contenuto e approvazione. Restano fermi i limiti dei poteri previsti dalla clausola 3.4 delle CGS. Verbali di riunione ed elenchi di attività programmate non costituiscono, da soli, autorizzazione a eseguire prestazioni aggiuntive.


3.5 In presenza di un rischio concreto e imminente per i dati o i sistemi gestiti, il Fornitore ha facoltà di isolare le risorse interessate, revocare gli accessi compromessi, sospendere la sola funzione coinvolta e adottare misure conservative proporzionate. Il Fornitore informa senza ritardo il Cliente e documenta gli interventi. Tale facoltà non autorizza acquisti, nuove funzionalità o distruzione di dati estranei alle necessità di contenimento. Gli interventi ulteriori rispettano il budget di emergenza eventualmente autorizzato nell'OdS; in sua assenza non maturano automaticamente corrispettivi aggiuntivi. Restano dovuti gli interventi compresi nei Servizi e quelli imposti dalla legge o dal DPA.


3.6 Sono esclusi dai Servizi, salvo espressa pattuizione nell'OdS, consulenze legali, certificazioni, audit regolamentari, verifiche di conformità delle attività del Cliente e adeguamenti a requisiti settoriali personalizzati. Restano fermi gli obblighi inderogabili del Fornitore e gli impegni delle Parti previsti dalla clausola 4.2 delle CGS. I componenti e i servizi di terzi sono disciplinati dalla clausola 10.3 delle CGS; gli interventi ulteriori resi necessari da variazioni delle relative interfacce, condizioni d'uso o versioni seguono la clausola 3.4.

  1. Sviluppo software, web, app ed evolutive

3.1 Il Fornitore è tenuto a eseguire esclusivamente le prestazioni descritte nella sezione 2 dell'OdS, nelle quantità e modalità ivi indicate. Il richiamo a un modulo non comporta l'inclusione di tutte le prestazioni elencate nel catalogo. Le clausole 3 e 7 si applicano a tutti i moduli; le clausole 4, 5 e 6 ai moduli tecnici pertinenti. Restano fermi gli obblighi inderogabili e i rimedi per gli inadempimenti imputabili al Fornitore.


3.2 Il Cliente si impegna a mettere a disposizione contenuti, autorizzazioni e accessi funzionanti. Il suo Referente operativo raccoglie i riscontri in un'unica comunicazione, risolve le eventuali istruzioni contrastanti e risponde alle richieste operative entro cinque giorni lavorativi. Ai ritardi si applica la clausola


4.4 delle CGS. Dopo trenta giorni di inattività del Cliente che impedisca la prosecuzione delle prestazioni, il Fornitore ha facoltà di sospendere le attività con preavviso scritto di cinque giorni lavorativi, senza obbligo di mantenere risorse dedicate. La ripresa avviene secondo la disponibilità del Fornitore; eventuali costi aggiuntivi sono previamente concordati.


3.3 La verifica e l'accettazione delle consegne sono disciplinate dalla clausola 6 delle CGS. Le non conformità minori che non impediscono l'uso essenziale non ostano all'accettazione delle parti conformi; il Fornitore le registra e le corregge entro un termine proporzionato alla loro natura. Nuove preferenze, formati, lingue, canali, funzionalità o variazioni dei requisiti approvati costituiscono Richieste di modifica, anziché difetti della consegna.


3.4 Le Richieste di modifica sono disciplinate dalla clausola 7 delle CGS e possono essere trasmesse dai Referenti operativi per e-mail o mediante altro canale concordato che consenta di conservare identità del mittente, contenuto e approvazione. Restano fermi i limiti dei poteri previsti dalla clausola 3.4 delle CGS. Verbali di riunione ed elenchi di attività programmate non costituiscono, da soli, autorizzazione a eseguire prestazioni aggiuntive.


3.5 In presenza di un rischio concreto e imminente per i dati o i sistemi gestiti, il Fornitore ha facoltà di isolare le risorse interessate, revocare gli accessi compromessi, sospendere la sola funzione coinvolta e adottare misure conservative proporzionate. Il Fornitore informa senza ritardo il Cliente e documenta gli interventi. Tale facoltà non autorizza acquisti, nuove funzionalità o distruzione di dati estranei alle necessità di contenimento. Gli interventi ulteriori rispettano il budget di emergenza eventualmente autorizzato nell'OdS; in sua assenza non maturano automaticamente corrispettivi aggiuntivi. Restano dovuti gli interventi compresi nei Servizi e quelli imposti dalla legge o dal DPA.


3.6 Sono esclusi dai Servizi, salvo espressa pattuizione nell'OdS, consulenze legali, certificazioni, audit regolamentari, verifiche di conformità delle attività del Cliente e adeguamenti a requisiti settoriali personalizzati. Restano fermi gli obblighi inderogabili del Fornitore e gli impegni delle Parti previsti dalla clausola 4.2 delle CGS. I componenti e i servizi di terzi sono disciplinati dalla clausola 10.3 delle CGS; gli interventi ulteriori resi necessari da variazioni delle relative interfacce, condizioni d'uso o versioni seguono la clausola 3.4.

  1. Manutenzione e assistenza tecnica

5.1 La manutenzione correttiva, modulo CSS-TECH-MC, riguarda i difetti riproducibili rispetto ai requisiti approvati. La manutenzione ordinaria, modulo CSS-TECH-MO, comprende gli aggiornamenti supportati, le verifiche preventive e gli adattamenti non funzionali previsti nell'OdS. La manutenzione evolutiva, modulo CSS-TECH-EVO, riguarda nuove funzionalità o modifiche dei requisiti approvati ed è disciplinata dalla clausola 4. Una medesima attività non può essere fatturata due volte; i corrispettivi di manutenzione non remunerano nuovamente gli interventi già dovuti per un inadempimento del Fornitore.


5.2 Salvo diversa pattuizione nell'OdS, il Fornitore presta assistenza da remoto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, secondo il fuso orario Europe/Rome, esclusi i festivi nazionali italiani e le festività del luogo della propria sede. Le richieste sono trasmesse all'indirizzo e-mail del suo Referente operativo indicato nell'OdS. Sono esclusi il presidio continuativo, la reperibilità notturna o festiva e l'assistenza in presenza. Il canone comprende le sole attività ricorrenti pattuite e non attribuisce un diritto a ore o richieste illimitate. Salvo diverso accordo, le ore dei pacchetti non utilizzate entro il periodo contrattuale di riferimento scadono senza riporto.


5.3 Il Fornitore classifica le segnalazioni in base alle circostanze riscontrate, attribuendo priorità P1 all'indisponibilità totale di una funzione essenziale in assenza di una soluzione alternativa, priorità P2 al degrado rilevante che consenta un'operatività parziale e priorità P3 alle anomalie minori e alle richieste informative. Salvo diversi livelli di servizio espressamente pattuiti nell'OdS, il Fornitore conferma la ricezione entro due giorni lavorativi e, completata la diagnosi, comunica la pianificazione degli interventi secondo diligenza professionale e tenuto conto della priorità assegnata. La classificazione non comporta termini garantiti per una soluzione temporanea o definitiva, né l'applicazione automatica di penali. Restano fermi gli obblighi inderogabili di gestione e notifica degli incidenti e i relativi termini.


5.4 Il Cliente fornisce le evidenze necessarie a riprodurre l'anomalia e gli accessi richiesti. Il computo dei tempi pattuiti è sospeso esclusivamente per impedimenti documentati del Cliente o di terzi non imputabili al Fornitore, previa comunicazione della causa e della successiva ripresa. Gli interventi su versioni non supportate, componenti modificati da terzi, ambienti diversi o adeguamenti normativi o funzionali non compresi nell'OdS richiedono un accordo ai sensi della clausola 3.4. Il Fornitore comunica la cessazione del supporto di cui abbia conoscenza e propone la migrazione o misure proporzionate, fermi gli obblighi di sicurezza previsti dal DPA.


5.5 Prima di eseguire modifiche rilevanti, il Fornitore ne valuta l'impatto, la compatibilità e le possibilità di ripristino, concorda la finestra di intervento e documenta l'esito. Il Fornitore non assume obblighi di compatibilità con componenti estranei all'ambito di gestione concordato. L'eventuale rinvio o rifiuto del Cliente è documentato insieme ai rischi e alle misure necessarie, senza pregiudizio per gli obblighi inderogabili del Fornitore.

  1. Hosting e infrastruttura

6.1 Il modulo CSS-TECH-HOST comprende esclusivamente le risorse e le attività di gestione previste nell'OdS. Salvo diversa indicazione nella sezione 6 dell'OdS, gli account cloud restano intestati al Cliente e il Fornitore opera mediante privilegi delegati sui soli componenti affidati alla sua gestione. L'affidamento dell'hosting non comprende automaticamente la gestione di domini, posta elettronica, sistemi di gestione dei contenuti, applicazioni o repository. Alta disponibilità, continuità senza interruzioni, ridondanza geografica o percentuali minime di disponibilità richiedono espressa pattuizione.


6.2 Il Fornitore protegge i componenti affidati alla propria gestione mediante misure proporzionate ai rischi e, per i dati personali, almeno conformi al DPA applicabile. Le prestazioni di backup ulteriori, la frequenza, la durata di conservazione, le prove e gli obiettivi di ripristino sono quelli espressamente previsti nell'OdS. In assenza di un piano di backup concordato, il Cliente conserva copie indipendenti e cura il recupero dei componenti di propria competenza. Restano a carico del Fornitore le misure di ripristinabilità dovute ai sensi del DPA e della legge. La replica dei dati non costituisce, di per sé, un servizio di backup.


6.3 Gli eventuali livelli di servizio sulla disponibilità sono pattuiti nell'OdS indicando il componente interessato, il periodo e la fonte di misurazione, le esclusioni e il rimedio concordato. In assenza di tale pattuizione non maturano crediti di servizio o penali automatici, ferma la disciplina della responsabilità prevista dalla clausola 9 delle CGS. Il Fornitore comunica le finestre di manutenzione programmata con almeno due giorni lavorativi di preavviso, salvo urgenze di sicurezza. I livelli di servizio e le certificazioni del fornitore cloud non costituiscono garanzie autonome del Fornitore.


6.4 Ai consumi, alle licenze e agli altri costi di terzi si applica la clausola 5.1 delle CGS. Il Fornitore segnala il prevedibile superamento di un limite di spesa concordato e richiede l'autorizzazione prima di assumere impegni eccedenti; in assenza di un limite non è comunque autorizzato a effettuare acquisti estranei ai Servizi pattuiti. Il Cliente si impegna a coordinare preventivamente con il Fornitore le modifiche alle configurazioni gestite; le eventuali attività ulteriori conseguenti sono disciplinate dalla clausola 3.4.

  1. Cessazione, consegna e passaggio

7.1 Alla cessazione dei Servizi, il Fornitore revoca i propri accessi non più necessari e coopera al trasferimento degli account del Cliente. La consegna delle Creazioni, la restituzione o cancellazione dei dati e le eventuali prestazioni ulteriori sono disciplinate dalle clausole 10.4, 11.10 e 14.4 delle CGS, dal DPA applicabile e, per i servizi che vi rientrano, dalle clausole 7.2 e 7.3.


7.2 Qualora il servizio rientri nell'ambito del capo VI del Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act), il Cliente ha diritto di chiedere il passaggio ad altro fornitore, il trasferimento a un'infrastruttura propria o la cancellazione dei dati. Il preavviso non può superare due mesi e il periodo ordinario di transizione è di trenta giorni di calendario. L'eventuale impossibilità tecnica di rispettare tale periodo è comunicata e motivata entro quattordici giorni lavorativi dalla richiesta, con indicazione di un periodo alternativo non superiore a sette mesi; resta ferma la facoltà del Cliente di estendere una volta la transizione secondo legge. Il Fornitore presta assistenza ragionevole e assicura continuità e sicurezza durante il passaggio, nonché un periodo di almeno trenta giorni per il recupero dei dati dopo la transizione, prima della cancellazione concordata. L'OdS identifica risorse, dati esportabili, formati e dipendenze; in difetto, sono compresi i dati di input e output e i metadati esportabili del Cliente, con esclusione dei segreti e della proprietà intellettuale del Fornitore, senza ostacolare il passaggio.


7.3 Per i servizi soggetti al capo VI del Data Act, i costi di passaggio e gli obblighi di interoperabilità ed equivalenza funzionale sono disciplinati dalle disposizioni inderogabili applicabili, comprese le eccezioni effettivamente pertinenti ai servizi personalizzati. Le tariffe pattuite non derogano ai limiti di legge e non sono dovuti costi di passaggio quando vietati dall'articolo 29 Data Act. La personalizzazione di un servizio non comporta, di per sé, l'esenzione dall'intero capo VI. Restano distinti i corrispettivi ordinari maturati e gli eventuali oneri di cessazione anticipata espressamente pattuiti, trasparenti e consentiti dalla legge.

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